Cadavere o salma, vediamo il Senato che dice.

1. Ai fini della presente legge:

a) per «salma» si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso e/o prima dell’accertamento di morte;

b) per «cadavere» si intende la salma, dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o una volta eseguito l’accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;

c) per «resto mortale» si intende un cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni di inumazione o tumulazione aerata, ovvero venti anni di tumulazione stagna. Qualora il periodo d’inumazione ordinaria fosse stato stabilito inferiore, il termine di dieci anni di cui al periodo precedente è da considerarsi corrispondentemente abbreviato;

d) nelle attività di «polizia mortuaria» sono comprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti individuati dalla presente legge;

e) per «attività funebri» si intendono le attività di chi fornisce, congiuntamente, le seguenti prestazioni e servizi:

1) disbrigo, in nome e per conto dei familiari o altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona;

2) vendita e fornitura di casse mortuarie ed eventuali articoli funebri, in occasione del funerale;

3) trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, decesso o di deposizione, al cimitero o all’impianto di cremazione;

4) ricomposizione del cadavere, sua vestizione e tanatocosmesi;

5) nell’ambito funebre è ricompresa l’attività di impresa funebre. Ove effettuato in modo disgiunto dall’impresa funebre rientra nell’ambito funebre anche il solo trasporto di salma o di cadavere;

f) per «attività necroscopiche» si intendono quelle poste in essere in via obbligatoria da parte:

1) del comune, in forma singola od associata, che provvede:

1.1. quando il defunto sia indigente o la sua famiglia bisognosa o quando vi sia il disinteresse da parte dei familiari e non vi siano altri soggetti a provvedere, e sia necessario eseguire sia il trasporto e la sepoltura nel cimitero che la fornitura della semplice bara da inumazione, ovvero da cremazione. Per «disinteresse» si intende unicamente la condizione della persona defunta per cui non vi siano, o non siano noti, coniuge o parenti tenuti, né al cui trasporto provvedano terzi, anche per atto di liberalità, entro sei giorni dal decesso; ricorrendo particolari circostanze, il comune può disporre l’eventuale differimento del termine precedentemente indicato;

1.2. su disposizione dell’autorità giudiziaria, o anche dell’autorità sanitaria per esigenze igienico-sanitarie, quando si debba provvedere alla raccolta e al trasporto di una salma o di un cadavere in obitorio, deposito di osservazione, servizio mortuario, di Servizio sanitario nazionale;

1.3. i servizi comunali di cui ai numeri 1.1 e 1.2 possono essere eseguiti direttamente dal comune, o gestiti con le modalità previste per i servizi pubblici locali o, infine, affidati con procedure ad evidenza pubblica previste dal codice dei contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a terzi in possesso delle prescritte autorizzazioni di impresa funebre;

2) del Servizio sanitario regionale quali: il deposito di osservazione; l’obitorio; il servizio mortuario sanitario; le attività di medicina necroscopica. Gli istituti di medicina legale e delle assicurazioni svolgono funzioni obitoriali nel territorio dell’ASL di riferimento;

g) per «attività cerimoniale funebre» si intendono le manifestazioni di cordoglio e di commemorazione di defunti da parte di chi partecipa alle esequie svolte in ambiti civili e religiosi. Tali attività possono comportare l’accoglimento e la temporanea permanenza di feretri o di urne cinerarie in luoghi predisposti per le cerimonie per lo svolgimento dei riti del commiato. Si intendono luoghi cerimoniali le chiese e gli altri luoghi di culto, le case funerarie, le sale del commiato e le strutture di accoglienza in cimitero o crematorio, le camere ardenti allestite presso enti pubblici per defunti ritenuti degni di particolari onoranze. In particolare:

1) per «casa funeraria» si intende una struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate o dai cimiteri e deputate alla custodia, anche a fine del compimento del periodo osservazione, ed alla esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie funebri;

2) per «sala del commiato» si intende un struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, anche in cimitero o crematorio, adibita all’esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in feretro chiuso;

h) per «trasporto funebre» si intende il trasporto di salma o di cadavere dal luogo di decesso ad ogni altra destinazione prevista dalla presente legge che viene eseguito con mezzi idonei dai soggetti abilitati all’esercizio dell’attività funebre. Sono esclusi dalla nozione di trasporto funebre:

1) il trasferimento del defunto nell’ambito di strutture sanitarie o cimiteriali, che deve essere svolto da personale di quelle strutture nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e comunque mai da personale riconducibile direttamente o indirettamente ad un soggetto che svolga attività funebre;

2) il trasporto di urne cinerarie e di cassette di resti ossei che può essere svolto da chiunque ne abbia titolo e che sia in possesso della autorizzazione comunale al singolo trasporto;

3) il trasporto di resti mortali, anche plurimo, di contenitori di resti mortali, svolto da qualunque soggetto incaricato allo scopo e in possesso della autorizzazione comunale al trasporto singolo o cumulativo;

i) per «tanatoprassi» si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione, unito ai trattamenti di preparazione del corpo del defunto per la sua esposizione riassumibili nella nozione di «tanatocosmesi».

2. Per garantire un’economicità di scala, i servizi di trasporto funebre istituzionale e quelli di ambito cimiteriale, come definiti rispettivamente al numero 1) della lettera h), sono svolti per bacini territoriali operativi in cui si registrino, secondo i dati ISTAT medi dell’ultimo decennio, non meno di trecento decessi annui, individuando le forme associative degli enti locali occorrenti per garantire l’effettuazione dell’obbligatorio servizio, in relazione alla dimensione demografica dei comuni, tenuto conto anche di quanto stabilito all’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

3. Per garantire un’economicità di scala, i servizi necroscopici di deposito, di osservazione, obitorio e comunque quelli di cui al numero 2) della lettera f), sono svolti per bacini territoriali operativi in cui si registrino, secondo i dati ISTAT medi dell’ultimo decennio, non meno di trecento decessi annui.

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