Ripasso normativo Regione Lombardia.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità): abrogazione del Capo III ‘Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali’ del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis ‘Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre’

(BURL n. 10, suppl. del 08 Marzo 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-03-04;4

Art. 1

(Modifiche e integrazioni alla l.r. 33/2009: abrogazione del Capo III “Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali” del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis “Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre”)

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(1) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) il Capo III (Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali) del Titolo VI (Norme in materia di prevenzione e promozione della salute) è abrogato;

b) dopo il Titolo VI (Norme in materia di prevenzione e promozione della salute) è inserito il seguente Titolo VI bis (Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre) (2):

‘TITOLO VI BIS
NORME IN MATERIA DI MEDICINA LEGALE, POLIZIA MORTUARIA E ATTIVITÀ FUNEBRE
Art. 67
(Oggetto)
1. Il presente titolo disciplina le attività e i servizi correlati al decesso, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, al fine di tutelare l’interesse degli utenti dei servizi funebri, nonché le attività di medicina legale e di polizia mortuaria, secondo principi di efficacia, di efficienza, di evidenza scientifica e di semplificazione amministrativa.

67 bis
(Definizioni)
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) bara o cassa: cofano destinato a contenere una salma o un cadavere, realizzato nel rispetto delle norme di buona tecnica, secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria);
b) cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
c) casa funeraria: struttura gestita da imprese funebri, pubbliche o private, collocata fuori dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, dagli impianti di cremazione e dai cimiteri, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti per le camere mortuarie dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche), deputata alle funzioni di:
1. trattamento conservativo ed eventuale tanatocosmesi delle salme;
2. custodia delle salme, anche al fine del compimento del periodo di osservazione;
3. preparazione ed esposizione delle salme e dei feretri;
4. esposizione e custodia per brevi periodi dei feretri sigillati;
5. svolgimento delle cerimonie funebri;
d) cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
e) ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
f) centro servizi: impresa di cui all’articolo 74 bis che svolge attività funebre di cui all’articolo 74;
g) cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
h) deposito mortuario: luogo all’interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri sigillati, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
i) deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per rilevarne eventuali segni di vita, prima dell’accertamento di morte;
j) deposito temporaneo: luogo di sepoltura all’interno di un cimitero destinato alla collocazione temporanea di feretri sigillati, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
k) feretro: insieme della bara e della salma o del cadavere ivi contenuto;
l) resto mortale: cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni dall’inumazione o tumulazione;
m) sala del commiato: sala adibita all’esposizione del feretro a fini cerimoniali collocata anche all’interno della casa funeraria, in possesso dei requisiti propri delle camere mortuarie, e comunque al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, dei cimiteri e dei crematori;
n) salma: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino all’accertamento della morte;
o) spazi per il commiato: luoghi aperti o chiusi all’interno o all’esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri sigillati e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
p) tanatocosmesi: insieme di trattamenti igienici ed estetici praticati sul cadavere allo scopo di migliorarne la presentabilità;
q) trasporto funebre: trasferimento della salma o del cadavere, eseguito da imprese che esercitano l’attività funebre; costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto dal luogo di decesso o di rinvenimento al luogo di osservazione, in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo di osservazione o di onoranze al cimitero o al crematorio;
r) trasporto di resti mortali: trasferimento svolto da qualunque soggetto incaricato allo scopo, in possesso dell’autorizzazione comunale;
s) urna funeraria: urna sigillata destinata alla conservazione di ceneri.

Art. 68
(Attività di medicina legale e di polizia mortuaria)
1. Le attività medico-legali attengono a valutazioni di natura bio-medica e sanitaria e sono svolte da specialisti nella disciplina, mediante visite, accertamenti di natura biologica, clinica e chimico-tossicologica, al fine di garantire la terzietà della funzione pubblica. Le ASST organizzano le funzioni medico-legali in uno specifico servizio cui competono:
a) accertamenti e certificazioni relative alle condizioni di disabilità;
b) accertamenti e certificazioni di idoneità o inidoneità allo svolgimento di particolari attività da parte dei cittadini nei casi previsti dalle normative di settore;
c) accertamenti e certificazioni correlate all’evento morte, anche finalizzati alle attività di donazione e trapianto d’organi;
d) interventi consulenziali e formativi per i cittadini nel campo della bioetica e del diritto alla salute e di formazione degli operatori sanitari su tematiche medico-legali ed etico-deontologiche;
e) istruttorie medico-legali relative agli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), nonché di vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria), fermo restando che le competenze amministrativo-contabili ed erogative dei benefici economici conseguenti al provvedimento sono in capo all’ATS di riferimento;
f) accertamenti e valutazioni in merito all’appropriatezza medico-legale delle prestazioni sanitarie;
g) accertamenti a fini istruttori e di valutazione del danno arrecato a persona da responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
2. Le ATS svolgono le attività di polizia mortuaria, quali in particolare:
a) la vigilanza rivolta alle strutture cimiteriali e alle imprese funebri;
b) la formulazione di pareri sull’impatto sanitario di insediamenti e infrastrutture, progetti di bonifica, piani cimiteriali, nonché sui piani di governo del territorio;
c) gli adempimenti igienico-sanitari connessi al trasporto funebre per l’estero, compreso il trattamento antiputrefattivo secondo le previsioni del d.p.r. 285/1990.

Art. 69
(Adempimenti conseguenti al decesso)
1. Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127).
2. Nei casi in cui non si proceda all’espianto di organi, il medico curante o il suo sostituto o il medico di continuità assistenziale certifica la causa del decesso, secondo le procedure previste dalla normativa statale, ad esclusione dei casi di cui al comma 4.
3. L’accertamento di morte e  effettuato, su richiesta dell’ufficiale di stato civile, da un medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall’ASST.
4. In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero o in una struttura sociosanitaria, le certificazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico delegato.

Art. 70
(Osservazione delle salme e trattamenti sui cadaveri)
1. Le salme non possono essere seppellite né sottoposte ad alcuno dei trattamenti previsti dal comma 8 prima dell’accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione o dei casi in cui è stata effettuata la rilevazione elettrocardiografica della durata di venti minuti o ricorrono altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.
2. Durante il periodo di osservazione di cui al comma 1 le salme sono poste in condizioni tali da non ostacolare e da rilevare eventuali manifestazioni di vita.
3. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo, in collaborazione con l’ATS, adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.
4. In caso di trasporto della salma dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l’espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti è utilizzato un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolano eventuali manifestazioni di vita e che non sono di pregiudizio per la salute pubblica.
5. Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che operano in regime di ricovero ricevono, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute e nei limiti delle proprie disponibilità, le salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l’ATS ha certificato la carenza delle condizioni igienico-sanitarie, per:
a) il periodo di osservazione di cui al comma 1;
b) l’effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall’autorità giudiziaria.
6. Su richiesta dei congiunti, le salme possono essere poste, per il periodo di osservazione, presso le case funerarie.
7. Non sono ammesse convenzioni tra le strutture sanitarie pubbliche o accreditate e le case funerarie.
8. Sui cadaveri sono consentiti trattamenti di imbalsamazione secondo le modalità stabilite dal d.p.r. 285/1990.

Art. 70 bis
(Case funerarie)
1. La casa funeraria è una struttura gestita da imprese in possesso dei requisiti di cui all’articolo 74, comma 3. Presso la casa funeraria sono collocate, a richiesta dei familiari, le salme per la composizione, la vestizione e l’osservazione. Sono altresì svolte attività di imbalsamazione, di tanatocosmesi, di custodia e di esposizione del defunto, oltre alle attività di commemorazione e commiato.
2. L’impresa funebre dichiara tramite SCIA l’avvio di attività di gestione di una o più case funerarie.
3. Le dotazioni strutturali e impiantistiche della casa funeraria devono essere conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali per le camere mortuarie delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
4. Oltre a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, la casa funeraria deve disporre dei seguenti requisiti minimi strutturali quali:
a) un adeguato locale per la preparazione delle salme;
b) sistemi di sorveglianza continuativa, anche a distanza, per eventuali manifestazioni di vita della salma posta in osservazione;
c) almeno una cella frigorifera.
5. Le case funerarie non devono essere ubicate nelle immediate vicinanze delle strutture sanitarie, dei cimiteri e dei crematori, nonché delle strutture socio-sanitarie e socio assistenziali, degli hospice, salvo quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Modifiche e integrazioni alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33“Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”: abrogazione del Capo III ‘Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali’ del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis ‘Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria e attività funebre’).
6. Il comune territorialmente competente vigila sull’attività di cui al presente articolo avvalendosi dell’ATS per gli aspetti igienico-sanitari.
7. Presso le case funerarie possono essere custoditi, per brevi periodi, i defunti in feretri sigillati in attesa del trasporto, dell’inumazione, della tumulazione o cremazione, anche dopo la celebrazione dei riti funebri.

Art. 71
(Prelievo di cornea, presso l’abitazione del deceduto, a scopo di trapianto terapeutico e utilizzo di cadaveri per finalità di studio)
1. Per consentire il prelievo di cornea presso l’abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che ha dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all’ASST.
2. Nel caso in cui la persona deceduta ha disposto l’utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca e insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al comune che autorizza il trasporto, previo assenso e a spese dell’istituto ricevente.
3. A seguito di interventi chirurgici in strutture ospedaliere del territorio comunale il cittadino decide se donare eventuali parti anatomiche riconoscibili per finalità di studio, ricerca o insegnamento o se richiederne la sepoltura.
4. Presso ciascun comune del territorio regionale è istituito un registro degli enti autorizzati che abbiano fatto richiesta di utilizzare cadaveri o parti anatomiche riconoscibili per finalità di studio, ricerca o insegnamento. Il regolamento di cui all’articolo 76 disciplina le modalità di attuazione del presente comma.

Art. 72
(Trasporto funebre)
1. Il trasporto di salma è eseguito da imprese che esercitano l’attività funebre attraverso l’impiego di idonei mezzi e sufficiente personale, in contenitore non sigillato, dal luogo del decesso al luogo di osservazione, indipendentemente dall’avvenuto accertamento della morte. Il trasporto di salma può avvenire, entro quarantotto ore dal decesso, previa certificazione del medico curante o di continuità assistenziale, o di un medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale, dalla quale risulti che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica. Il trasferimento della salma può essere effettuato successivamente al termine di quarantotto ore nei casi di prelievo di organi o di riscontro diagnostico disposto dall’autorità giudiziaria o dal medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale. Al fine di consentire lo svolgimento dei riti funebri, il trasferimento deve comunque essere effettuato entro ventiquattro ore dal rilascio della certificazione attestante il termine delle operazioni di prelievo di organi o di riscontro diagnostico, ovvero dal rilascio del nulla osta al seppellimento o alla cremazione da parte dell’autorità giudiziaria.
2. Il trasporto di cadavere è eseguito da imprese che esercitano l’attività funebre attraverso l’impiego di idonei mezzi e sufficiente personale, dal luogo del decesso o di osservazione, al cimitero o al crematorio, purché riposto nel feretro sigillato. Nell’attività di trasporto sono comprese, previa identificazione del cadavere, la decorosa composizione e la sigillatura del feretro, il prelievo del feretro, il trasferimento e la sosta per la celebrazione dei riti funebri. Il trasporto si conclude con la consegna del feretro per la sepoltura o per la cremazione.
3. Il trasporto e il seppellimento di cadaveri, resti mortali e ceneri sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune ove è avvenuto il decesso.
4. Il trasporto della salma è comunicato dall’impresa funebre al comune in cui è avvenuto il decesso che ne dà comunicazione, prima della partenza, al comune di destinazione e alla ASST cui compete l’effettuazione della visita necroscopica.
5. Il trasporto in Italia, da e per l’estero, di cadaveri, nati morti e prodotti abortivi è soggetto ad autorizzazione da parte del comune in cui è avvenuto il decesso o si è verificato l’evento. Per il trasporto in Italia, il comune che ha rilasciato l’autorizzazione ne dà comunicazione all’ASST di riferimento del comune del decesso, nonché al comune di destinazione e all’ASST di riferimento. Per i resti mortali, le parti anatomiche e le ceneri, precedentemente conferite in un cimitero o per le ceneri affidate in ambito domiciliare, l’autorizzazione al trasporto è rilasciata dal comune di competenza.
6. L’addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, sia stato adeguatamente confezionato.
7. Per i trasporti all’estero la verifica è effettuata dall’ATS di riferimento che può disporre l’adozione di particolari misure igienico-sanitarie.
8. La vigilanza sui trasporti di cui ai commi 1 e 2 spetta al comune, che si avvale dell’ATS relativamente agli aspetti igienico-sanitari.

Art. 73
(Cremazione e dispersione delle ceneri)
1. L’autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
2. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, espressa in forma scritta o orale, dall’ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso o, in caso di ceneri già tumulate, dall’ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero. Ove non sia stata espressa la volontà di far disperdere le ceneri, queste vengono riposte in un’urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l’affidamento ai familiari.
3. La consegna dell’urna cineraria è effettuata previa dichiarazione sottoscritta dagli aventi diritto che indichi la destinazione finale dell’urna o delle ceneri; la dichiarazione è conservata in copia, presso l’impianto di cremazione e il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri e, in caso di affidamento ai familiari, è conservata con l’urna.
4. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, l’ufficiale di stato civile autorizza la cremazione dei cadaveri inumati da almeno dieci anni e dei cadaveri tumulati da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l’autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune di specifico avviso.
5. La Giunta regionale predispone annualmente una relazione relativa all’accesso alla cremazione, nonché all’attività dei crematori presenti sul territorio regionale con particolare riferimento alla loro adeguatezza rispetto al bacino di riferimento. La relazione è trasmessa alle commissioni consiliari competenti in materia di sanità e ambiente.

Art. 74
(Attività funebre)
1. Per attività funebre si intende un’attività imprenditoriale che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni, da svolgere secondo i principi di concorrenza nel mercato e con modalità che assicurino l’effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da lutto:
a) attività di agenzia d’affari per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al decesso, su mandato dei familiari;
b) preparazione e vendita di casse, accessori ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
c) sanificazione, composizione, vestizione e trattamenti sanitari della salma e del cadavere e relativa collocazione in bara e relativo suggello e confezionamento del feretro;
d) trasporto funebre;
e) trattamenti di tanatocosmesi;
f) recupero di salme, su disposizioni dell’autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
g) eventuale gestione di case funerarie.
2. Lo svolgimento dell’attività funebre è subordinato alla presentazione di SCIA al comune ove l’impresa ha sede legale, operativa o secondaria.
3. Le attività funerarie devono essere svolte garantendo l’igiene e la sicurezza pubblica. L’esercizio dell’attività funebre è subordinato alla sussistenza e alla permanenza dei seguenti requisiti:
a) una sede destinata al disbrigo delle pratiche amministrative, alla vendita di casse e articoli funebri e ad ogni altra attività connessa al funerale;
b) un carro funebre;
c) un’autorimessa;
d) un direttore tecnico, dotato di poteri direttivi e responsabile dell’attività funebre, in particolare dello svolgimento delle pratiche amministrative e della trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi;
e) un addetto, per ogni sede oltre la prima, abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, in persona diversa da quella utilizzata per la sede principale o altre sedi, che mantiene i rapporti con i clienti e con il pubblico in rappresentanza dell’impresa e avente titolarità della negoziazione degli affari, in possesso dei previsti requisiti formativi, assunto con regolare rapporto di lavoro;
f) almeno quattro operatori funebri o necrofori, con regolare rapporto di lavoro continuativo e permanente, in base a quanto previsto dal CCNL di categoria e in possesso dei relativi requisiti formativi.
4. I requisiti di cui al comma 3, lettere b), c) ed f) si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità continuativa venga acquisita congiuntamente attraverso la stipulazione, in via esclusiva, con un centro servizi, di cui all’articolo 74 bis, di specifici contratti continuativi di appalto di servizi, idonei a garantire in via continuativa e funzionale l’espletamento dell’attività funebre, dichiarati tramite SCIA e registrati presso la camera di commercio. Tali contratti devono essere comunicati, sulla base delle previsioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 76, al comune dove opera l’impresa, nonché all’utente finale.
5. Il regolamento di cui all’articolo 76 definisce gli obblighi formativi per gli addetti allo svolgimento dell’attività funebre. La Regione, d’intesa con le associazioni rappresentative dei comuni e di categoria, promuove l’adozione di un codice deontologico per le imprese che esercitano l’attività funebre.
6. L’attività funebre è incompatibile con:
a) la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali;
b) il servizio obitoriale;
c) la gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio assistenziali, di ricovero e cura ed assimilate, sia pubbliche sia private;
d) il servizio di ambulanza e trasporto malati.
7. Alle imprese funebri è vietata la prestazione dei servizi di ambito necroscopico, intendendosi per tali la gestione di servizi mortuari di strutture sanitarie e assimilabili e di depositi di osservazione e obitori, nonché la fornitura a questi di servizi diversi dal trasporto funebre.
8. Alle imprese funebri é vietato l’esercizio, anche per tramite di proprio personale, del servizio di ambulanza, di attività di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché l’esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socio assistenziale o assimilabile. È preclusa, altresì, la possibilità di esercitare l’attività funebre, anche in qualità di soli soci, a soggetti che gestiscono servizio di ambulanza e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché l’esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socio-assistenziale o assimilabile.

Art. 74 bis
(Centri servizi)
1. Il centro servizi è una impresa che svolge attività funebre ai sensi dell’articolo 74.
2. Il centro servizi che intende garantire in via continuativa a terzi il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all’articolo 74, comma 3, lettere b), c) ed f) deve possedere in via continuativa e diretta i seguenti requisiti minimi dichiarati in SCIA e registrati presso la camera di commercio:
a) due carri funebri;
b) un’autorimessa;
c) otto unità lavorative annue, con mansioni di operatori funebri o necrofori, con regolare rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dal CCNL di categoria e in possesso dei relativi requisiti formativi, secondo un criterio di proporzionalità, definito dal regolamento di cui all’articolo 76, crescente in relazione al numero di contratti stipulati con imprese funebri e di servizi in appalto per conto delle medesime imprese.
3. Il regolamento di cui all’articolo 76 definisce le ulteriori dotazioni di risorse umane e strutturali che i centri servizi devono possedere, in base ad un criterio di proporzionalità con i contratti sottoscritti e in relazione al numero di servizi funebri svolti nell’anno precedente, al fine di poter garantire il regolare svolgimento dei servizi richiesti.

Art. 74 ter
(Obblighi di comunicazione)
1. Il regolamento di cui all’articolo 76 stabilisce i criteri e le modalità relativi agli obblighi di comunicazione dei servizi funebri e dei contratti sottoscritti tra imprese e centri servizi.
2. Il regolamento definisce i livelli di proporzionalità dei requisiti minimi dei centri servizi in relazione al numero di contratti sottoscritti con imprese funebri, prevedendo che le imprese attivino la comunicazione in modalità telematica relativa ai servizi funebri svolti nell’arco dell’anno e all’aggiornamento dei requisiti minimi.

Art. 75
(Cimiteri e spazi per i funerali)
1. Il comune dà sepoltura:
a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del comune, anche se non residenti;
b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso;
c) ai nati morti e prodotti del concepimento, esclusivamente su esplicita richiesta della donna o di chi è titolato alla decisione, nei casi in cui il parto o l’aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
d) alle parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
e) alle ossa, ai resti mortali e alle ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d).
2. Il comune ha la facoltà di prevedere la sepoltura dei cadaveri di persone nate nel comune ma non residenti.
3. Ogni comune, nell’ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco dei dieci anni successivi all’adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1, e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull’ambiente, quali l’inumazione e la cremazione.
4. La gestione e la manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati. Se il gestore del cimitero svolge anche attività funebre è obbligatoria la separazione societaria prevista dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).
5. I titolari di concessioni relative ai manufatti o terreni cimiteriali, previa comunicazione al comune e, compatibilmente con quanto stabilito nelle eventuali convenzioni di partenariato pubblico-privato che riguardano il cimitero nel cui ambito sono rilasciate le concessioni, hanno facoltà di affidare a soggetti da loro scelti lo svolgimento delle attività inerenti all’installazione e manutenzione di monumenti o lapidi relativi al manufatto o terreno oggetto di concessione.
6. L’area cimiteriale è delimitata da idonea recinzione. L’area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale è definita considerando:
a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per gli utenti;
b) l’eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 3;
c) l’eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all’interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;
d) il rispetto delle attività di culto dei dolenti.
7. Il comune, su richiesta di privati, associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all’interno del cimitero per sepolture private, nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico-sanitari. La concessione in uso di aree interne al cimitero deve sempre garantire la ricezione di cadaveri indipendentemente dal sesso, dall’etnia e dalla professione religiosa;
8. Il comune può altresì autorizzare:
a) la costruzione e l’uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d’affezione, secondo le indicazioni tecniche dell’ATS e dell’ARPA;
b) la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero, purché contornate da un’area di rispetto;
c) la tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero, previo parere e secondo le indicazioni tecniche dell’ATS e dell’ARPA, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.
9. I comuni definiscono:
a) l’assetto interno di ciascun cimitero;
b) i turni di rotazione dei campi di inumazione o le procedure di trattamento del terreno atte a favorire i processi di mineralizzazione;
c) le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private, nonché le modalità di tumulazione degli animali di affezione;
d) l’ampiezza delle aree di rispetto di cui al comma 6 e al comma 8, lettera b).
10. Nei casi di cui al comma 9, lettere a) e d), è richiesto il parere dell’ATS e dell’ARPA, secondo le rispettive competenze.
11. Il comune autorizza la costruzione di nuovi cimiteri, l’ampliamento o la ristrutturazione di quelli esistenti, previo parere vincolante dell’ATS e dell’ARPA, secondo le rispettive competenze. La soppressione di cimiteri è autorizzata dall’ATS.
12. I comuni assicurano spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell’orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.
13. Gli animali di affezione, per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, possono essere tumulati in teca separata, previa cremazione, nello stesso loculo del defunto o nella tomba di famiglia, secondo le disposizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 76 e nel regolamento comunale.

Art. 76
(Regolamento di attuazione)
1. Il regolamento attuativo del presente titolo definisce, in particolare:
a) gli aspetti di dettaglio relativi ai requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività funebre e per l’esecuzione dei controlli sui requisiti che restano in capo alla Giunta regionale e agli enti competenti;
b) i requisiti richiesti per la gestione delle case funerarie;
c) le caratteristiche delle strutture destinate alle funzioni di deposito per l’osservazione delle salme a cui i comuni devono fare riferimento e i criteri per la ripartizione dei relativi oneri;
d) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri, nonché le condizioni per la soppressione e i criteri di ristrutturazione di quelli esistenti;
e) le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi areati e non, delle sepolture private e delle strutture cimiteriali;
f) le caratteristiche e le modalità per la realizzazione di sepolture private fuori dai cimiteri;
g) l’ampiezza minima e massima delle aree di rispetto di cui all’articolo 75, comma 6 e comma 8, lettera b);
h) le condizioni e i requisiti per la consegna e l’affidamento delle ceneri;
i) i criteri di proporzionalità in merito ai requisiti minimi delle imprese funebri e dei centri servizi;
j) le modalità relative alla raccolta delle informazioni sui servizi funebri da parte dei comuni mediante utilizzo di piattaforma informatica;
k) le modalità di gestione e organizzazione delle case funerarie;
l) la disciplina delle incompatibilità e condizioni ostative all’esercizio dell’attività funebre;
m) le modalità di attuazione del procedimento di donazione di cadaveri e parti anatomiche riconoscibili per finalità di studio, ricerca o insegnamento.
2. I contenuti del regolamento di attuazione sono definiti sentiti l’ANCI e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 77
(Sanzioni)
1. Per le violazioni delle disposizioni del presente titolo e del relativo regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni:
a) da € 500 a € 1.000 per le violazioni dell’articolo 70, commi 1, 2 e 4;
b) da € 2.000 a € 5.000 per le violazioni dell’articolo 70, comma 7;
c) da € 1.000 a € 2.000 per le violazioni dell’articolo 70, comma 8;
d) da € 1.000 a € 2.000 per le violazioni dell’articolo 72;
e) da € 3.000 a € 9.000 per lo svolgimento dell’attività funebre in mancanza dei requisiti richiesti o per la mancata presentazione della segnalazione certificata di inizio attività;
f) da € 3.000 a € 9.000 per le violazioni dell’articolo 74 bis.
2. Contestualmente all’irrogazione della sanzione di cui al comma 1, lettera e), è disposto il divieto di prosecuzione dell’attività.
3. Le somme riscosse a seguito dell’irrogazione delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione, ai sensi dell’articolo 26, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).”.

Art. 2

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La Giunta regionale adegua il regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali) entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Le imprese che già esercitano l’attività funebre si adeguano alle disposizioni del Titolo VI bis, come introdotto dalla presente legge, entro sei mesi dalla sua pubblicazione.

3. Per le case funerarie, già previste nei piani di governo del territorio comunali e per le quali sia depositata apposita istanza di attuazione secondo la normativa vigente entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, restano salve le disposizioni precedenti.

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non discendono maggiori oneri a carico del bilancio regionale e gli interventi previsti in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre di cui al Titolo VI bis della l.r. 33/2009, come modificato dalla presente legge, trovano copertura finanziaria nelle risorse destinate al finanziamento del sistema sanitario regionale, allocate alla missione 13 ‘Tutela della salute’- programma 01 ‘Servizio sanitario regionale – Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA’, Titolo 1 dello stato di previsione delle spese per il bilancio 2019-2021.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

NOTE:

1. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. 

2. Vedi sentenza Corte costituzionale n. 180/2020 

生け花 Ikebana 

Ikebana 生け花 è un termine giapponese che si riferisce all’arte della disposizione dei fiori recisiLa traduzione letterale della parola ikebana è “fiori viventi”, “portare il fiore alla vita”,

ma l’arte dei fiori può essere anche indicata come kadō, cioè “via dei fiori”, intendendo cammino di elevazione spirituale secondo i principi dello Zen.L’ikebana è un’arte molto antica. Ebbe origine in Oriente (IndiaCina), ma solo nel complesso artistico e religioso del Giappone trovò terreno fertile per il proprio sviluppo trasformandosi, da iniziale offerta agli dei, in una multiforme espressione artistica. Le origini risalgono al VI secolo d.C., al periodo in cui il buddhismo, attraverso la Cina e la Corea, penetrò nell’arcipelago nipponico introducendovi, fra le altre, l’usanza delle offerte floreali votive. In origine l’arte dei fiori era praticata solamente da nobili e monaci buddhisti, le classi elevate del Giappone; solo molto più tardi si diffuse in tutti i ceti, diventando popolare con il nome di ikebana. Il primo stile, piuttosto elaborato, fu il Rikka, che nella composizione comprendeva la presenza di sette elementi: i tre rami principali e i quattro secondari. In seguito fu elaborato uno stile più semplice, il Nageire, al quale seguì il Seika, un Rikka semplificato, meno austero del Nageire. In epoca moderna ogni scuola adottò un proprio stile personale e si cominciarono ad usare anche vasi bassi dal bordo poco elevato, e sassi, rami secchi ed altri materiali naturali.

fonte Wikipedia

Se pur un arte orientale, sono diffuse in Italia molte scuole di Ikebana, una rappresentazione floreale molto particolare, fine e minimal, speriamo che possa essere utilizzata anche nelle celebrazioni funerarie , con un utilizzo ricercato e sobrio delle composizioni floreali che possono rappresentare caratteristiche personali del caro estinto.

photo by Donna D

Dimensioni temporali.

La possibilità concettuale di dimensioni temporali multiple è stata sollevata anche nella moderna filosofia analitica.

Il filosofo inglese John Godolphin Bennett ha proposto un universo a sei dimensioni con le consuete tre dimensioni spaziali più tre dimensioni di tipo tempo chiamate tempo, eternità e hyparxis. Il tempo è la successione cronologica consueta, le dimensioni di ipertempo chiamate eternità e hyparxis hanno invece delle proprietà specifiche: la dimensione di eternità può essere considerata il tempo cosmologico, o la dimensione senza tempo. La dimensione detta hyparxis è caratterizzata dalla potenzialità di essere ed è più significativa nel campo dei processi quantici.

La congiunzione delle due dimensioni di tempo ed eternità potrebbe formare una base ipotetica per una cosmologia del multiverso, che prevede l’esistenza di universi paralleli su un piano di possibilità molto vaste. La terza dimensione di tipo tempo, hyparxis, ammetterebbe teoreticamente le possibilità fantascientifiche di viaggiare nel tempo, passare in universi paralleli e viaggiare più veloce della luce.

Anche se Bennett ha avanzato speculazioni curiose, le sue idee si fermano ad aspetti soggettivi della percezione del tempo e non sono fondate su una base pienamente scientifica. Il problema della misurazione di tali ipotetiche dimensioni temporali extra non viene affrontata.

fonte Wikipedia

Il funerale nel rito Indū

Preparazione del corpo – Tradizionalmente, il corpo viene lavato dai membri della famiglia e dagli amici stretti. Molte case funebri indù riconoscono l’importanza del processo e lasciano che sia la famiglia del defunto a lavare il corpo e permettaere alla famiglia di preparare il corpo. Se questo non è possibile, la casa funebre può lavare e vestirsi il corpo. Per il lavaggio rituale, la testa del defunto dovrebbe essere rivolta verso sud. Una lampada d’olio illuminata, nonché un’immagine della divinità preferita del defunto, dovrebbe essere mantenuta sopra la testa del defunto. Tradizionalmente, per il abhisegam  il “santo bagno”, il corpo viene lavato in una miscela di latte, yogurt, ghee (burro chiarificato) e miele. Il corpo può anche essere lavato in acqua purificata. Mentre il corpo viene lavato, vengono recitati dei mantra. Una volta che il corpo è sufficientemente pulito, le dita grandi devono essere legate, le mani devono essere collocate palmo con palmo in una posizione di preghiera e il corpo deve essere avvolto in un telo bianco. Se la persona che è morta era una donna sposata che è morta prima del marito, dovrebbe essere vestita di rosso.Storicamente, le cremazioni indù si svolgono sulle rive del fiume Gange in India.Generalmente, gli indù credono che la vita e la morte fanno parte del concetto di samsara o della rinascita. L’obiettivo finale di molti indù è liberarsi dal desiderio, evitando così il samsara e raggiungere il moksha, lo stato trascendente della salvezza. Una volta raggiunto il moksha, l’anima sarà assorbita nel Brahman, la forza divina e la realtà ultima.

Fonte indianepal.it

Un libro interessante….

La maggior parte dei morti tace. Per i poeti non è così. I poeti continuano a parlare.” Perché comunicano a ognuno qualcosa di personale e accompagnano diversi momenti della nostra vita, innescando con noi un dialogo intimo al di sopra dello spazio e del tempo. Per questo Cees Nooteboom, nel corso di trent’anni di viaggi per il mondo e attraverso i cieli della letteratura, ha visitato le tombe dei grandi scrittori e filosofi che lo hanno segnato, raccogliendo quello che, dietro una lapide di marmo, un monumento bizzarro, un’epigrafe toccante o l’incanto di un’atmosfera, hanno ancora da raccontare. Dal famoso Père-Lachaise di Proust e Oscar Wilde alla pittoresca collina sopra Napoli che ospita Leopardi, dalla cima del monte Vaea, nelle isole Samoa, dove è sepolto R.L. Stevenson, a Joyce e Nabokov in Svizzera. Calvino a Castiglione della Pescaia, Melville in un angolo sperduto del Bronx, e Kawabata nel suo Giappone; Keats e Shelley accanto a Gregory Corso nel romantico Cimitero Acattolico di Roma; Brecht a due passi da Hegel a Berlino est; Brodskij insieme a Pound nell’isola veneziana di San Michele, e il Montparnasse di Baudelaire, Beckett e Sartre, a cui ha scelto di unirsi anche Susan Sontag.

Se volete avventurarvi in una lettura scorrevole e coinvolgente non vi altro che lasciarvi immergervi in queste intense pagine

Storia delle corone floreali

Le corone floreali sono degli oggetti ornamentali comunemente utilizzati durante alcune funzioni sacre — principalmente i matrimoni e i funerali — con un chiaro valore simbolico. Il loro utilizzo affonda le radici nella storia. Le corone venivano impiegate nei matrimoni già nell’antica Grecia, e in Cina durante l’epoca vittoriana. Anche chi sfilava nei cortei di apertura delle Olimpiadi indossava delle corone di fiori e le divinità raffigurate sulle monete greche — Zeus, Apollo, Dioniso, Afrodite — spesso ne indossavano una. Oggi purtroppo quella piú diffusa è la corona fiori funerale, ma le corone di fiori hanno tantissimi altri usi.

Le corone floreali, oltre a essere utilizzate nelle funzioni sacre, vengono indossate ad esempio anche da alcuni movimenti di protesta. È il caso delle militanti appartenenti alle Femen — un movimento femminista di protesta ucraino fondato nel 2008 — che ispirandosi al costume nazionale ucraino portano occasionalmente delle coroncine di fiori freschi mentre svolgono le loro azioni di protesta. L’usanza sembra infatti avere origini slave. Prima della conversione al cristianesimo a indossare delle corone di fiori erano le ragazze o le donne non sposate. 

Oggi le corone di fiori si possono acquistare, ovviamente, ma sono anche molto semplici da realizzare. Basta procurarsi dei fiori freschi, delle foglie verdi, un filo e avere sufficiente manualità. Se si vuole invece aggiungere una corona floreale digitalmente a una fotografia prima di condividerla sui social lo si può fare in modo immediato. Esistono infatti molti filtri che permettono di modificare le proprie foto aggiungendo una corona di fiori sulla propria testa.

L’industria floreale resta una delle più spettacolari, e spesso attrae molti curiosi. È il caso ad esempio del campo di tulipani di Cornaredo, in Lombardia, che ogni anno attira migliaia di persone che osservano i circa 250 mila fiori, di 183 varietà diverse, che crescono lungo la strada per Pregnana. La fioritura naturale dei tulipani dura non più di due settimane, e quando i tulipani di Cornaredo sbocciano è sempre un piccolo evento nel milanese.

Oltre a essere utilizzate nei matrimoni, le corone floreali vengono impiegate anche durante le cerimonie funebri. Consegnare fiori ai defunti e ornare le tombe è una tradizione antichissima, che ancora oggi viene portata avanti in molti Paesi. Esistono anche dei fiori particolarmente indicati. In occidente il fiore funebre per eccellenza è il crisantemo. Altri fiori funebri molto utilizzati anche per le corone, sono i garofani, i gigli e le rose. La tradizione vuole inoltre che la corona da donare al defunto sia di forma circolare, come simbolo della circolarità della vita che non si interrompe mai. Un altro riferimento alla tradizione cristiana è legato all’uso di piante sempreverdi, che simboleggiano la vita eterna. 

Le corone floreali quindi non sono solo un modo per sottolineare la femminilità, ma hanno una precisa funzione rituale che è sopravvissuta più o meno intatta nel corso dei secoli e che ancora oggi le rende un oggetto estremamente attuale.

fonte thesubmarine.it

Care of the Body After Death

By: Glen R. Horst MDiv, DMin, BA

Family members or close friends may choose to be involved in washing and dressing the body after death has occurred. Caring for a body is not easy and can stir up strong emotions. See Moments After a Death. Many people turn to health care providers and funeral directors for help. They find comfort and assurance in entrusting the body to those who provide professional services. The deceased may have left instructions for their after-death care to be handled by the health care team and chosen funeral home. Other people practice religions or belong to communities that view care of the body as a family responsibility. Their faith community, elders or neighbours provide guidance and support for hands-on care of the body. For some, this is a way of honouring the person – a final act of kindness to him or her.

This article outlines the steps involved in the care of the body after death.

In advance of the death

Talk to the health care team in advance about family or friend involvement in after-death care. You may also want to talk to the health care team about the supplies and assistance that will be required. 


Washing, dressing and positioning the body

Washing and dressing the body is an act of intimacy and sign of respect. Those who were most involved in the person’s physical care may feel the most comfortable in doing this. Continued respect for the person’s modesty is essential.

Regardless of whether the person died at home or in hospital, hospice or nursing home, washing and positioning the body is best done where death occurs before stiffening of the body (rigor mortis) sets in. Rigor mortis happens within two to seven hours after death. Regardless of the location of care, you may need four to six people to help in gently moving and turning the body.

At home, you can wash the body in a regular bed. However, a hospital bed or narrow table will make the task easier. Since the body may release fluids or waste after death, place absorbent pads or towels under it. It is important to take precautions to protect yourself from contact with the person’s blood and body fluids. While you are moving, repositioning and washing the body, wear disposable gloves and wash your hands thoroughly after care.

Washing the person’s body after death is much like giving the person a bath during his or her illness.

1. Wash the person’s face, gently closing the eyes before beginning, using the soft pad of your fingertip. If you close them and hold them closed for a few minutes following death, they may stay closed on their own. If they do not, close again and place a soft smooth cloth over them. Then place a small soft weight to keep the eyes in position. To make a weight, fill a small plastic bag with dry uncooked rice, lentils, small beans or seeds.

After you have washed the face, close the mouth before the body starts to stiffen. If the mouth will not stay shut, place a rolled-up towel or washcloth under the chin. If this does not provide enough support to keep the mouth closed, use a light-weight, smooth fabric scarf. Place the middle of the scarf at the top of the head, wrapping each end around the side of the face, under the chin and up to the top of the head where it can be gently tied. These supports will become unnecessary in a few hours and can be removed.

2. Wash the hair unless it has been washed recently. For a man, you might shave his face if that would be his normal practice. You can find step-by-step instructions in the video Personal Hygiene – Caring for hair.

3. Clean the teeth and mouth. Do not remove dentures because you may have difficulty replacing them as the body stiffens.

4. Clean the body using a facecloth with water and a small amount of soap. Begin with the arms and legs and then move to the front and back of the trunk. You may need someone to help you roll the person to each side to wash the back. If you wish, you can add fragrant oil or flower petals to your rinse water. Dry the part of the body you are working on before moving to another. Some families or cultures may also choose to apply a special lotion, oil or fragrance to the person’s skin.

5. Dress or cover the body according to personal wishes or cultural practices. A shirt or a dress can be cut up the middle of the back from the bottom to just below but not through the neckline or collar. Place the arms into the sleeves first and then slipping the neck opening over the head, tucking the sides under the body on each side.

6. Position the arms alongside his or her body and be sure the legs are straight. If the person is in a hospital bed with the head raised, lower the head of the bed to the flat position.

The Canadian Integrative Network for Death Education and Alternatives (CINDEA) has a video series on post-death care at home that includes videos on “Washing the Head, Face, and Mouth”, “Washing the Body”, “Dressing the Body”.

Next steps

If a funeral home is assisting with the funeral, cremation or burial, call to arrange for transport of the body to their facility.  If the death has occurred in a hospital, hospice or long-term care facility, the staff will arrange for the body to be picked up by the funeral home of your choice. In hospital, once the family agrees, the body is moved to the morgue and kept there until transported to the funeral home.

If your family is planning a home funeral or burial, cover the body in light clothing so it will stay as cool as possible. A fan, air conditioning, dry ice or an open window in the room where you place the body will help to preserve it.

fonte virtualhospice.ca

Tanatoprassi

La tanatoprassi è l’insieme delle cure rivolte e del «trattamento estetico delle salme prima delle esequie»[1]. La parola deriva dal grecothanatos ‘morte‘ e praxis ‘pratica’.[2] Il professionista che svolge i trattamenti di tanatoprassi è definito tanatoprattore.In Italia, mentre il Regolamento di polizia mortuaria include specifiche disposizioni riguardo alla pratica dell’imbalsamazione, quasi niente è previsto relativamente alla tanatoprassi.

Secondo quanto afferma l’Istituto Nazionale Italiano di Tanatoprassi, la tanatoprassi prevede un’iniezione nel sistema arterioso di un fluido conservante e una serie di cure estetiche che consentono di mantenere un’immagine integra del defunto, ritardando per alcune settimane il processo di decomposizione. Inoltre viene garantito il naturale ritorno in polvere del corpo in un tempo massimo di 10 anni, mentre un corpo che non ha subito nessun trattamento può richiedere dai 40 agli 80 anni.[3]

La tanatoprassi presenta i suoi vantaggi anche nell’ambito della medicina legale[3], infatti fermando la decomposizione della salma si fissano i tessuti e le lesioni come in una preparazione istologica, consentendo così di eseguire le indagini più facilmente: ad esempio studiare meglio la traiettoria di un proiettile ed avere un apporto ai metodi di identificazione medico-legale. In caso di una riesumazione, resa necessaria da indagini giudiziarie, si avranno sicuramente risultati migliori su un cadavere trattato, rispetto a un cadavere in decomposizione.

La tanatoprassi non è da confondere con l’imbalsamazione perpetua, ma è un metodo di conservazione temporanea; fa sì che le salme possano essere conservate dai 10 ai 15 giorni prima della sepoltura.

fonte Wikipedia